Novità Fiscali

17 Maggio 2024
17 Maggio 2024

Ravvedimento speciale

Il decreto legge ‘Milleproroghe’ contiene disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vengono fornite indicazioni anche in merito alle disposizioni che prevedono la riapertura dei termini per chi non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione. 

 

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022

Il decreto ‘Milleproroghe’ ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale  alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Obiettivo della misura è ‘stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022’. 

Il ravvedimento speciale è stato istituito dalla legge di Bilancio 2023; si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo di legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o a rate. 

L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. 

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, oltreché con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si vogliono sanare. 

È bene ricordare che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni. La consegna di un Pvc è invece ostativa alla procedura agevolativa in parola. 

Se si opta per il pagamento a rate, sulle 3 rate successive alla prima vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2%. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione si applicano gli interessi previsti dall’art. 20 del Dpr n. 502/1973, con decorrenza dal 1°giugno 2024. 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI

L’art. 7 del Dl n. 39/2024 ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale disciplinata dalla manovra 2023, la riapertura dei termini per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo compiuto tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, rimosso le irregolarità od omissioni);
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023. 


Anche in tale caso, il perfezionamento della ‘nuova’ regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa è possibile il pagamento, entro lo stesso termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dalla legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali si applicano gli interessi del 2%, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. 

In merito alle modalità di calcolo degli importi dovuti la circolare precisa che:

In caso di versamento in unica soluzione sono dovuti:

  • il tributo;
  • gli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • la sanzione nella misura di un diciottesimo.


In caso di versamento rateale, sono dovuti:

  1. alla data del primo versamento: un importo pari a ⅝ del tributo; un ammontare pari a ⅝ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅝ della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
  2. alla data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive: un importo pari a ⅛ del tributo; un ammontare pari a ⅛ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅛ della sanzione da ravvedimento speciale; l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1°giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata. 
17 Maggio 2024

Crediti di imposta per investimenti ‘Transizione 4.0’

Con il decreto direttoriale del 24 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione relativi  agli importi per gli investimenti ‘Transizione 4.0’ e ai relativi crediti d’imposta. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, ha riattivato i codici tributo che erano stati sospesi dallo scorso 12 aprile con la risoluzione n. 19/E/2024, tenuto conto di quanto previsto dal Dl n. 39/2024. 

Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione in parola  possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli in investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando i codici tributo richiamati nella risoluzione n. 19/E/2024 e come ‘anno di riferimento’ l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. 

Qualora i crediti utilizzati in compensazione non dovessero trovare riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati. 

17 Maggio 2024

Codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024,  ha istituito il codice tributo ‘7070’ denominato ‘Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 132/2014’. 

Si tratta, in sostanza, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia del 1°agosto 2023. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta. 

Sempre il decreto del 1° agosto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

17 Maggio 2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale

Con la risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale  di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 

Proprio l’articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali che trovano un’intesa, un credito d’imposta che ammonta al massimo a 600 euro. Se la mediazione è demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all’importo di 600 euro. 

Lo stesso articolo 20 riconosce, poi, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino all’importo massimo di 518 euro.

Agli organismi di mediazione è riconosciuto, infine, un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro. 

Con il decreto del 1°agosto 2023 il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia, ha disciplinato le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta in parola e di riconoscimento di tali crediti, nonché le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi. 

I beneficiari dei crediti d’imposta possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. 

I nuovi codici tributo sono i seguenti: 

  • ‘7067’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato’;
  • ‘7068’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato’;
  • ‘7069’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM’. 
17 Maggio 2024

Legge di Bilancio 2024 – Novità sulla disciplina delle locazioni brevi

La manovra 2024 ha previsto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità introdotte fiscali sul punto. 

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi – Art. 1, comma 63, legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la norma che disciplina le locazioni brevi al fine di innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca. 

La circolare intende fornire istruzioni con riferimento alle novità introdotte dall’ultima manovra, fermo restando che valgono le indicazioni già fornite con la circolare n. 24/E/2017, se compatibili. 

 

La disciplina fiscale delle locazioni brevi

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Sono comprese le locazioni che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa. 

I contratti di locazione brevi che sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistica, devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa, come definita dall’art. 55, comma 2, del Tuir e dall’art. 4 del Dpr n. 633/1972. 

Il regime fiscale delle locazioni brevi viene riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi. 

In merito all’oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione, come anticipato, devono soddisfare finalità abitative e ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni del Dlgs n. 23/2011 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva della cedolare secca. 

 

La modifica dell’aliquota dell’imposta

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 

In merito all’entrata in vigore della nuova aliquota, questa trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1°gennaio 2024. 

 

La ritenuta operata dagli intermediari

Per effetto delle nuove disposizioni oggetto della presente circolare, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti ad operare la ritenuta del 21%, in qualità di sostituto d’imposta. Tale ritenuta va effettuata a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. 

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti, la ritenuta è mantenuta nella misura del 21% prevedendo che sia operata dagli ‘intermediari’ a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. 

Il documento di prassi amministrativa precisa inoltre che qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi. 

 

Gli adempimenti degli intermediari non residenti

Il comma 63, lettera c) sostituisce il comma 5-bis dell’art. 4 del Dl n. 50/2017 e modifica la modalità con la quale gli intermediari non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali connessi alla disciplina delle locazioni brevi. Scopo della modifica normativa è adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb. 

A seguito di questa modifica: i soggetti non residenti, che hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti tramite la stabile organizzazione. Invece, i soggetti residenti in un Paese Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono con questa agli adempimenti. Per i soggetti residenti al di fuori della Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nella Ue, che non ottemperano alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo. 


Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali