19 Giugno 2025

Piano Transizione 4.0, scatta la lista d’attesa per i crediti di imposta

Transizione 4.0. Dopo un giorno di operatività della piattaforma gestita dal Gse per conto del Mimit è stata raggiunta la cifra di 2,2 miliardi di euro, ovvero il tetto di spesa fissato dal Mef con l’ultima legge di Bilancio per gli investimenti effettuati nel 2025. Si tratta di un risultato provvisorio, però, perché un quadro certo si avrà solo tra 30 giorni. In quella data si saprà quante delle comunicazioni presentate dalle imprese non rientrano nelle regole della legge di Bilancio. Queste aziende potranno usufruire del credito d’imposta in via completamente automatica quindi senza prenotazione. Significa che i loro benefici fiscali non andranno considerati nel conteggio finale ai fini del rispetto del plafond di 2,2 miliardi di euro. Questo dato, però, sarà noto solo tra 30 giorni perché così prescrivono i decreti direttoriali del Mimit che hanno introdotto un nuovo modello per la comunicazione dei crediti d’imposta e l’avvio della piattaforma. 

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19 Giugno 2025

Split payment, fuori le quotate Decisiva la data della fattura

Per l’uscita delle società quotate dall’applicazione dello split payment a decorrere dal 1°luglio 2025 si deve tener conto della data di emissione della fattura elettronica desumibile dal ‘campo data’. Si tratta di uno degli effetti dell’art. 10 del Dl 84/2025 (decreto fiscale) che ha recepito le indicazioni della decisione di esecuzione Ue n. 2023/1552 del Consiglio Ue abrogando la lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972. La modifica tocca da vicino i fornitori e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a carico delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana a partire dal 1°luglio 2025. L’impostazione normativa è perfettamente in linea con precedenti interventi che avevano interessato la variazione dello split payment con ingresso di nuovi soggetti dal 1°luglio 2017 (fra cui le società quotate) che può esattamente essere letta al contrario per l’attuale uscita.

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13 Giugno 2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. 

L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap. 

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. 

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:

  • ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

I nuovi codici tributo, invece, sono: 

  • ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.
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13 Giugno 2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir

L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge. 

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due: 

  • ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
  • ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.

Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento. 

Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.

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13 Giugno 2025

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve

Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.

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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

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Dario Piruozzolo

Ragioniere
  • collaboratore di studio professionale
    dal 1986 al 1990;
  • esercizio di attività libero professionale autonoma
    dal 1990;
  • iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 63
    – sezione A – con anzianità 10/05/1990;
  • iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010
    al numero 46241.

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  • Controllo legale dei conti di società ed enti pubblici e privati
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  • Contabilità e consulenza società commerciali
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