Rassegna Stampa Fiscale

30 Aprile 2025
30 Aprile 2025

Stock option a non residenti: tassazione solo parziale in Italia

Con la sentenza n. 10606 del 23 aprile 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che l’assegnazione di stock option ad un lavoratore residente nella Repubblica Ceca è tassata in Italia come reddito di lavoro dipendente per la sola parte corrispondente ai giorni di vesting in Italia di tali opzioni rispetto al numero dei giorni totali di vesting delle medesime. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 81/2025 dello scorso 25 marzo, ha chiarito che il bonus maturato all’estero va tassato in base alla residenza del percettore nella fase di vesting, non contando la circostanza per cui al momento dell’incasso sia residente in Italia.  Le due pronunce aiutano a definire meglio il criterio di tassazione in presenza di fenomeni di residenza in differenti Paesi. Il denominatore comune è rappresentato dal fatto che si deve vedere la residenza fiscale al vesting dell’opzione o del bonus, ripartendo la tassazione fra i vari Paesi in base all’accumulo verificatosi in ciascuno di essi. 

30 Aprile 2025

Gmt, arriva la nuova dichiarazione

Lo scorso 14 aprile il Consiglio Ue ha adottato la direttiva Dac 9, che modifica le regole relative allo scambio di informazioni riguardanti i conti finanziari in tema di common reporting standard e, soprattutto, adegua l’impianto normativo unionale al fine di consentire la cooperazione amministrativa e lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, in relazione alla global minimum tax. Ricordiamo che la Dac 9 deve essere trasposta nell’ordinamento italiano entro la fine del 2025. Si tratta dello strumento normativo con il quale i Paesi membri hanno adottato il Multilateral competent authority agreement predisposto dall’Ocse/Inclusive framework che legittima il reciproco scambio della Gir (Globe information return). La Gir deve essere presentata dal Gruppo alle proprie autorità fiscali ma una deroga fa venire meno tale obbligo se la Gir è stata presentata dalla controllante capogruppo. 

30 Aprile 2025

Rottamazione quater, ultime ore per rientrare

Oggi, 30 aprile, scade il termine per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater. Interessati sono i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024. La presentazione dell’istanza è solo in modalità telematica presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nella domanda, oltre ai debiti, i contribuenti sono tenuti ad indicare anche le modalità con le quali effettueranno il pagamento del dovuto a titolo di definizione agevolata. In particolare, dovranno scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il prossimo 31 luglio o a rate, in un numero massimo di 10. I contribuenti che presenteranno la domanda per essere riammessi riceveranno entro il 30 giugno una comunicazione con la somma degli importi dovuti e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto.

30 Aprile 2025

Il concordato preventivo riparte dagli Isa 2024

È in arrivo il decreto del Mef che approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026. Il provvedimento ricalca la struttura e i contenuti del decreto che lo scorso anno ha approvato la metodologia di calcolo relativa al primo biennio di accesso al concordato fiscale riferito al 2024/2025. La nota metodologica prevede diversi passaggi: analisi degli ISA, valutazione del reddito operativo su 3 anni, confronto con redditi medi settoriali, calcolo della base Irap e rivalutazione con proiezioni macroeconomiche. Il primo passaggio, quello sugli ISA, è il più rilevante e mira a eliminare eventuali anomalie. La proposta tiene conto anche della media dei redditi del settore di appartenenza. Il decreto stabilisce una gradualità: nel 2025 si considera solo il 50% del maggior reddito stimato, per arrivare alla piena applicazione nel 2026.

30 Aprile 2025

Forfettari, la precompilata non esclude i controlli

Imprese e professionisti in regime forfettario da oggi pomeriggio potranno trovare la dichiarazione precompilata 2025 nell’area riservata del sito delle Entrate. Il quadro LM del modello Redditi sarà compilato, almeno in parte, ma la scelta di accettare la dichiarazione proposta non offre particolari vantaggi ai forfettari, mentre il fai da te può comportare rischi di errore. I vantaggi dell’accettazione senza modifiche sono limitati all’assenza di controlli formali sugli oneri deducibili e detraibili non modificati: e per i forfettari non sono ammesse detrazioni o deduzioni, a meno che non possiedano altri redditi soggetti a Irpef ordinaria. Problematica la compilazione del rigo LM35 che accoglie i contributi versati nell’anno, che nella precompilata solo abitualmente riportati nel quadro RP e quindi potrebbero dover essere riclassificati. Lo stesso vale per eventuali contributi previdenziali dedotti nel quadro LM in anni precedenti e poi rimborsati, che vanno inseriti con segno negativo.

30 Aprile 2025

Superbonus, la decadenza dall’agevolazione sterilizza la plusvalenza in caso di vendita

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 122/2025, pubblicata ieri, ha stabilito che la decadenza dal superbonus ha l’effetto collaterale positivo di stoppare le plusvalenze in caso di vendita dell’immobile. Il caso affrontato riguarda il proprietario unico di un immobile composto da più unità, che per il superbonus ha un trattamento simile a quello dei condomini. Su questo immobile sono stati eseguiti i lavori tipici del superbonus che è stato anche ceduto ad un istituto di credito per monetizzare l’agevolazione fiscale. La mancata compilazione del riquadro ‘F’ della Cilas dedicato allo stato legittimo è il motivo dell’istanza. Il contribuente chiede se può essere sanata tramite ravvedimento operoso. L’Agenzia chiarisce che la mancata compilazione del quadro F comporta la decadenza dal beneficio fiscale. L’effetto collaterale positivo è però rappresentato dal blocco delle plusvalenze in caso di vendita dell’immobile. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Superbonus con salvagente’- pag. 33)

30 Aprile 2025

Fatture d’acquisto al setaccio

La direttiva 2025 delle Entrate sui controlli, nella parte dedicata ai contribuenti di medie e minori dimensioni, accende i fari sulle fatture d’acquisto. La descrizione dell’acquisto dei beni o dei servizi contenuta nella fattura elettronica può far scattare le attenzioni del Fisco. Nel caso in cui l’acquisto effettuato risulti, già a prima lettura, non inerente all’attività esercitata il contribuente verrà infatti contrassegnato dai sistemi automatizzati di analisi e selezione del rischio fiscale utilizzati dall’amministrazione finanziaria. Un’analisi a livello puntuale delle fatture passive ricevute dal soggetto consente infatti di individuare, immediatamente, settori di attività incoerenti con la filiera economica alla quale il soggetto appartiene che, molto spesso, risultano diretti a soddisfare consumi personali del contribuente e non dell’attività esercitata. 

30 Aprile 2025

Iva di gruppo, liquidazione ampia

Nella risposta a interpello n. 121 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può essere ammessa alla liquidazione dell’Iva di gruppo, in sede di rinnovo della procedura per l’anno 2025, la società Gamma, sorta a seguito della scissione proporzionale, alla fine del 2024, della società Beta che già vi aderiva in veste di controllata. In un caso del genere, infatti, può prescindersi dal requisito del periodo minimo di controllo richiesto dalla legge per la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo guidata dalla controllante Alfa, considerato che non vi è soluzione di continuità tra il controllo all’80% che essa già esercitava direttamente in capo a Beta e quello indiretto che, nella stessa misura, dopo la scissione, essa esercita indirettamente nei confronti di Gamma. 

30 Aprile 2025

Iva, Irap, ritenute escluse dall’estinzione per confusione

L’Agenzia delle Entrate dedica la risposta all’istanza di interpello n. 120/2025 di ieri alla confisca dei beni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del Dlgs n. 159/2011. Il documento chiarisce che Iva, Irap, ritenute e diritti camerali non si estinguono per confusione, restando dovuti anche dopo la confisca definitiva. Vengono invece estinti per confusione tutti gli altri debiti erariali, sia precedenti che successivi al sequestro, poiché viene meno la pluralità di soggetti nel rapporto obbligatorio. Estinto anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per la parte non utilizzata. Il contribuente aveva chiesto chiarimenti sulla portata oggettiva e temporale dell’estinzione per confusione e sul trattamento contabile delle sopravvenienze attive. L’Agenzia chiarisce che le sopravvenienze attive da estinzione di debiti non rilevano ai fini Irap. Resta invece dovuta l’Imu fino all’assegnazione definitiva degli immobili confiscati. 

30 Aprile 2025

Precompilata, incassi al buio

Da oggi pomeriggio è possibile visionare la dichiarazione precompilata 2025 per forfettari e contribuenti minimi. Nella maggior parte dei casi rischia, però, di essere completamente inattendibile in assenza del dato degli incassi dell’anno prima contenuto nelle certificazioni uniche. Dal 2025, infatti, l’obbligo di inviare le CU per i contribuenti forfettari che producono redditi di lavoro autonomo è stato abrogato per cui il Fisco non possiede più l’ammontare dei compensi incassati da questi soggetti, il dato effettivamente da dichiarare e ‘tassare’. In questo modo viene precaricato nei modelli l’intero ammontare delle fatture elettroniche emesse, il cui valore è poco preciso per i forfettari. Solo nei casi in cui tutte le fatture emesse siano state effettivamente incassate nell’anno il dato preinserito in precompilata può considerarsi attendibile mentre negli altri casi, quanto esposto nei modelli, costituisce una mera ‘segnalazione’. 


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