16 Ottobre 2026

La manovra vale 23,5 miliardi con 5 da banche e assicurazioni

La legge di Bilancio 2027 prevede interventi complessivi per 23,5 miliardi di euro di cui 14,4 in deficit. 5 miliardi dovrebbero arrivare da banche e assicurazioni ma il settore creditizio non ci sta. Si annuncia un braccio di ferro che si tradurrà in un negoziato. C’è tensione anche perché il Governo non ha anticipato questa volontà al settore ma nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles ha messo nero su bianco che una parte significativa della manovra poggerà su risorse derivanti da ‘misure a carico del settore finanziario’. Si ripropone così lo spartito dello scorso anno, con la Lega che insiste per avere più risorse dal mondo bancario e Forza Italia contraria. Le tensioni geopolitiche e le loro ripercussioni sui prezzi influenzeranno non poco la scrittura della legge di Bilancio chiamata ad avere una visione, un progetto per il Paese. Secondo le opposizioni questo manca. Il Pd denuncia che non c’è nulla che faccia ripartire un’economia che ristagna.(Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Manovra, da 23,5 miliardi: 5 a famiglia e welfare, coperti da banche e finanza’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Manovra da 23 mld, taglio Irpef per il ceto medio in bilico’ – pag. 18)

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16 Ottobre 2026

Rottamazione delle multe al via: dall’Imu al Bollo auto

Dal 16 ottobre si apre la finestra  per aderire alla rottamazione quinquies delle cartelle relative a tasse, imposte e multe locali affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma la rottamazione dei debiti verso Comuni, Regioni ed altri enti locali riguarda solo i debiti verso gli enti che hanno comunicato all’Agenzia il provvedimento con cui applicano la rottamazione. Chi aderisce paga il capitale e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive, ma non sanzioni, interessi e aggio. Da ieri sul sito dell’Agenzia è possibile richiedere il prospetto informativo che elenca i debiti i quali possono essere inseriti nella rottamazione e l’importo dovuto. In questo modo si può capire quali posizioni rientrano nella procedura. Le domande vanno presentate per via telematica entro il prossimo 15 dicembre. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Multe, bollo, Tari e Imu: da oggi le domande per la rottamazione locale’ – pag. 8 e Italia Oggi: ‘Tasse locali, rottamazione al via’ – pag. 19)

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16 Ottobre 2026

Disciplina del Concordato preventivo biennale

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate illustra agli Uffici la disciplina del Concordato preventivo biennale a seguito delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026. 

La presente circolare, che sostituisce le precedenti varate sul tema, ha l’obiettivo di trattare in modo sintetico tutti gli elementi che caratterizzano l’istituto. Il documento si sofferma in particolare sulle novità legislative emanate in corso d’anno. 

Il decreto legislativo n. 148, meglio noto come decreto Omnibus, ha modificato una serie di articoli del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 (decreto Cpb) intervenendo sui requisiti per l’accesso al concordato e relative cause di esclusione, sul rinnovo del concordato, sulla rilevanza delle basi imponibili concordate, sulla determinazione degli acconti, sulla cessazione del concordato e, da ultimo, sulla decadenza da concordato. 

L’articolo 28 del decreto Omnibus si sofferma, invece, sugli aspetti del funzionamento del patto con il fisco che troveranno applicazione a partire dalle adesioni al concordato per il biennio 2026-2027. 

Per le adesioni relative ai periodi d’imposta precedenti (2024-2025 e 2025-2026) continuano a trovare applicazione le misure vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto Omnibus. 

Nell’Appendice allegata alla circolare sono consultabili i chiarimenti delle Entrate in risposta ai quesiti e Faq, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici. 

 

Con il Concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) hanno la possibilità di fare un accordo con il Fisco. A seguito di questo accordo, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’Irap.

Il Concordato biennale costituisce uno strumento con il quale l’Amministrazione finanziaria cambia prospettiva spostandosi da una dimensione di controllo ad una di cooperazione preventiva con il contribuente. 

L’istituto si articola in due fasi. Nella prima, improntata a criteri di trasparenza, l’Agenzia, sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze ISA, delle informazioni presenti nelle banche dati della PA e delle proiezioni economiche settoriali, formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta per i due anni successivi. La proposta di concordato può essere accolta dal contribuente o meno. Nel primo caso, si impegna a dichiarare quegli importi indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.

In base a questo accordo, se il reddito reale sarà superiore a quello concordato, il contribuente beneficerà di un vantaggio oggettivo; se, invece, sarà minore il contribuente dovrà in ogni caso rispettare gli obblighi fiscali previsti dal concordato. 

 

L’articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato biennale. Per il solo anno 2026 il decreto fiscale 2026 ha posticipato, dal 15 aprile al 15 maggio, il termine entro cui mettere a disposizione il software per aderire alla proposta del Fisco. 

La proposta va accettata entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre.

Naturalmente il processo di calcolo della proposta è improntato a criteri di trasparenza, in quanto si basa sui dati dichiarati dal contribuente e tiene conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio 2026-2027, dal decreto del Mef dell’11 maggio 2026. Proprio il decreto in parola dispone che la proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, relativa ai redditi di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, elaborata tenendo conto di quelli dichiarati per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, corrisponda al 50% del maggiore reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2027.

Il decreto legge n. 38/2026 ha modificato il decreto Cpb introducendo limiti alle proposte di concordato anche per i contribuenti con punteggi di affidabilità più bassi. Tali limiti sono fissati nella misura del 30% per i contribuenti con punteggi ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e del 35% per i contribuenti con punteggi ISA inferiore a 6.  

A seguito della modifica normativa, gli attuali limiti fissati per la proposta di concordato non possono superare la misura del:

  • 10% in caso di punteggio ISA pari a 10;
  • 15% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;
  • 30% in caso di punteggio ISA pari o superiore a  6 ma inferiore a 8;
  • 35% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dal comma 1 dell’articolo 9. 

 

Requisiti di accesso al concordato e cause di esclusione

 

Come dispone l’articolo 10 del decreto Omnibus possono accedere all’istituto del concordato preventivo biennale i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA. Sono pertanto esclusi i soggetti che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA. 

Sempre l’articolo 10 del decreto Omnibus impedisce l’accesso al concordato in presenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti per contributi previdenziali. Deve trattarsi di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, nel caso di concordato per gli anni d’imposta 2026 e 2027, siano divenuti definitivi al 31 dicembre 2025 in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili. 

Ai fini della determinazione della soglia di 5 mila euro relativa al debito residuo, vanno considerati complessivamente sia i debiti contributivi che quelli per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Non concorrono, invece i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione. 

La verifica della situazione debitoria va condotta con riferimento all’anno precedente a quello oggetto della proposta di concordato. 

L’articolo 11 del decreto Cpb disciplina le cause di esclusione dall’accesso all’istituto, individuando una serie di condizioni ostative che, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, impediscono al contribuente di aderirvi. 

Le condizioni ostative di accesso all’istituto sono riferibili:

  1. eventi relativi al triennio precedente i periodi d’imposta oggetto di concordato;
  2. eventi relativi al periodo d’imposta precedente quello oggetto di concordato;
  3. eventi che si verificano nel primo periodo d’imposta oggetto di concordato;
  4. ulteriori casistiche.

Rientrano nel raggruppamento sub a) le seguenti condizioni ostative che si riferiscono a eventi relativi al triennio precedente:

  • non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo di effettuare tale adempimento. 
  • aver riportato una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. 

La relazione illustrativa all’articolo 11 del decreto Cpb chiarisce che l’accesso al concordato è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile. L’esclusione dall’accesso al Cpb opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; al di sotto di tale soglia la causa di esclusione non opera. 

Al momento dell’accettazione della proposta di concordato va resa la dichiarazione relativa all’assenza di condanne. Naturalmente in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del Dpr n. 445/2000. 

La tipologia di condizioni ostative di cui al raggruppamento sub b) è riferibile a un’unica fattispecie e riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato. L’articolo 11 del decreto Cpb afferma che non possono accedere al concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o di arti e professioni. 

Il raggruppamento sub c) di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, ossia:

  • l’adesione al regime forfetario;
  • per le società o gli enti, l’essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione o conferimento, ovvero, per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, l’essere state interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. 

Il raggruppamento sub d) riguarda due cause di esclusione che possono verificarsi qualora non si realizzino alcune condizioni, in particolare:

  1. i titolari di reddito di lavoro autonomo che, nel periodo d’imposta precedenti a quelli cui si riferisce la proposta di concordato, partecipano contemporaneamente a un’associazione di cui all’art. 5 del Tuir o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. In tal caso è prevista l’esclusione dal concordato sia per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al medesimo concordato anche l’associazione, la STP o la STA partecipata. 
  2. la facoltà di aderire al concordato risulta preclusa ove tutti i soci dell’ente associativo, della STP o della STA non aderiscano al patto, nei medesimi periodi d’imposta. 

L’articolo 28 del decreto Omnibus è intervenuto anche:

  • sulla lettera b-quater) dell’articolo 11 stabilendo che, nelle sole ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, non sussiste una causa di esclusione in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35 mila euro;
  • sulle lettere b-quinquies) e b-sexies) del medesimo articolo 11, disponendo che laddove le associazioni e società tra professionisti o avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato, non si configura alcuna ipotesi di esclusione.  

 

Ambito oggettivo del Concordato

 

Una volta che la proposta di concordato viene accettata questa definisce per il successivo biennio il reddito di impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta esclusa l’Iva che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni. I redditi oggetto di concordato sono definiti sulla base di quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb.

Per quanto riguarda i soggetti esercenti arti e professioni il reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, non considera: plusvalenze e minusvalenze; redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni; corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale; maggiorazione del costo del lavoro. 

Per i redditi da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti reddituali sopra citate non può essere inferiore a 2 mila euro. 

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa,  il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’art. 56 del Tuir e per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’Irap all’art. 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico o in un Gruppo europeo di interesse economico; la maggiorazione del costo del lavoro ; la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d’imposta precedenti l’adesione al concordato preventivo biennale riducono il reddito concordato. Il saldo netto tra il reddito d’impresa concordato e le componenti reddituali sopra indicate non può essere inferiore a 2 mila euro. 

Per quanto riguarda l’Irap, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN). Ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11 del decreto Irap. In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il VPN relativo al periodo precedente l’inizio del biennio.

Anche per l’Irap, come per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro. 

Il contribuente che accetta la proposta delle Entrate si impegna a dichiarare sia gli importi concordati sia quelli effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

 

Cause di cessazione del Concordato 

 

Gli articoli 19 e 21 del decreto Cpb individuano le fattispecie al ricorrere delle quali il concordato cessa di avere efficacia. Questo avviene al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra fisco e contribuente.

Si tratta dei seguenti casi: cessazione o modifica dell’attività; presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili in misura superiore al 30% rispetto a quelle oggetto di concordato; adesione al regime forfetario; operazioni di fusione, scissione o conferimento effettuate da società o enti; dichiarazioni di ricavi di ammontare superiore a l limite previsto dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%; 

Gli effetti del concordato cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio medesimo e sulla base della quale è stata formulata la proposta. 

La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice Ateco che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. 

Sempre il decreto Cpb prevede che, in presenza di circostanze eccezionali che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza. Le circostanze eccezionali sono caratterizzate da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, danni alle scorte di magazzino, la sospensione dell’attività o dell’esercizio della professione. 

L’adesione al regime forfetario effettuata dal contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato determina una distorsione delle logiche applicative del concordato. In assenza di una causa di cessazione, infatti, il contribuente potrebbe aderire al concordato in qualità di soggetto ISA e poi transitare nel regime dei contribuenti forfetari, beneficiando di un regime fiscale differente da quello sulla base del quale era stata effettuata e accettata la proposta di concordato. 

Qualora nel corso di applicazione del concordato, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o l’associazione sia interessata da modifiche alla compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Tra le cause di cessazione del concordato biennale rientra anche la cessione del ramo d’azienda. 

Il decreto Omnibus all’articolo 28 ha apportato modifiche all’articolo 21 del decreto Cpb in materia di cause di cessazione. Le modifiche trovano applicazione a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027. Il legislatore è intervenuto sulle cause di cessazione stabilendo che, in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve le eventuali modifiche alla compagine sociale, in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35 mila euro. Inoltre il legislatore ha disposto che non si configurano le ipotesi di cessazione laddove le associazioni e le società tra professionisti o tra avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato. 

 

Cause di decadenza (articolo 22)  

 

L’articolo 22 del decreto Cpb dispone che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fatti ritenuti potenzialmente sintomatici di comportamenti poco affidabili. Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi. Il primo è l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati e la commissione di altre violazioni di non lieve entità. Altre ipotesi sono: dati che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi; dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; risultano insussistenti le condizioni necessarie per accedere al  concordato; omesso versamento degli importi dovuti.

Sappiamo che il legislatore è intervenuto con il decreto Omnibus apportando modifiche all’articolo 22 del decreto Cpb. Si tratta di modifiche che decorrono a partire dalle adesioni per il concordato preventivo biennale 2026-2027. 

Ferma restando l’ipotesi di decadenza ‘ a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente’ da cui ‘risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati’, le ipotesi riguardanti gli errori od omissioni nei dati comunicati nella dichiarazione dei redditi ai fini della definizione della proposta di concordato e l’eventuale modifica o integrazione della stessa dichiarazione, non comportano più la decadenza dal concordato senza alcuna possibilità di rimedio; in base alla nuova disciplina tali violazioni comportano ora la decadenza dal concordato solo a seguito di notifica di atto di accertamento e a patto che il reddito o il valore netto della produzione siano superiore di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordata.

La nuova formulazione delle ipotesi di decadenza è coerente con quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato, mediante integrazione della dichiarazione dei redditi e il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Con riferimento alle violazioni di carattere penale e a quelle che riguardano  la comunicazione dei dati ISA, la constatazione della violazione o comunque l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche di cui l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, comporta l’irrilevanza, ai fini della decadenza, dell’eventuale regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e, di conseguenza, restano dovute le imposte i contributi determinati tenendo conto del reddito e del VPN concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Diversamente, il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, non determina la decadenza dal concordato stesso, sempreché non vi sia stata la notifica di atti di liquidazione e di accertamento. 

Inoltre, il decreto Omnibus ha eliminato dalle cause di decadenza dal concordato l’ipotesi in base alla quale il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 11, 

 

Rinnovo del concordato

 

L’articolo 14 del decreto Cpb prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia mantenuto i requisiti per accedere all’istituto e nei cui confronti non siano insorte cause di esclusione, possa aderire ad un nuovo patto con il Fisco. 

Dunque, il contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024-2025 può aderire ad una nuova proposta di concordato biennale, relativa al biennio 2026-2027. Analogamente chi ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 può aderire ad una nuova proposta per il biennio successivo, ovvero per il periodo d’imposta 2027-2028.

In caso di rinnovo del concordato, i contribuenti che hanno aderito alla proposta per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027 devono dichiarare, nel relativo modello, il reddito e il VPN effettivi, rettificati, relativi all’ultimo anno del biennio concordato. Al riguardo è bene ricordare che chi ha già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione non può dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025. 

L’articolo 14 del decreto Cpb è stato modificato dall’articolo 28 del decreto Omnibus per potenziare gli effetti premiali derivanti dal regime del concordato per i contribuenti che abbiano aderito a tale istituto per il biennio precedente e intendano rinnovare l’adesione per un ulteriore biennio. 

In caso di rinnovo del concordato sono riconosciuti i seguenti benefici: 

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100 mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap, in luogo delle soglie, rispettivamente pari a 70 mila euro e 50 mila euro, previste dal decreto ISA;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 100 mila euro annui, in luogo della soglia pari a 70 mila euro prevista dal decreto ISA;
  • anticipazione di due anni, anziché di almeno uno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo. 

Per i contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione al biennio 2026-2027 è prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e acconto delle imposte senza interessi.

Nell’ambito delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus, l’articolo 29 ha previsto la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento speciale delle annualità pregresse (dal 2020 al 2023), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap. 

 

Rilevanza delle basi imponibili concordate

 

L’articolo 19 del decreto Cpb individua i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione, da parte del contribuente, della proposta di concordato. 

A seguito dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli obblighi contabili e dichiarativi, gli eventuali maggiori o minori redditi, anche in caso di perdita, nonché i maggiori o minori valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto del concordato, non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente concordata. 

Il contribuente ha comunque la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. Inoltre, in presenza di circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. 

A decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027 il decreto Omnibus ha modificato l’articolo 19 del decreto Cpb prevedendo che in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni sono definibili mediante ricorso al ravvedimento operoso. 

Le modifiche all’articolo 19 del decreto Omnibus hanno la finalità di riorganizzare, razionalizzandole, le casistiche che comportano la decadenza dal concordato preventivo biennale derivanti da infedeltà dichiarative, introducendo la regola generale in base alla quale gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta di concordato non comportano la decadenza dal concordato medesimo, laddove gli stessi siano regolarizzati mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e le correlate sanzioni siano definite mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 

In tali casi, il contribuente, mediante i medesimi strumenti (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso), ove necessari, comunica e ridetermina il reddito o il VPN concordati sulla base dei dati modificati o integrati, e definisce le relative sanzioni. 

In questo modo, l’accordo a cui si è prestata adesione nei termini di cui all’articolo 9 del decreto Cpb viene allineato ai dati indicati dal contribuente nella dichiarazione integrativa presentata ai fini del ravvedimento operoso, evitando, quindi, che lo stesso contribuente resti vincolato a un reddito o un valore della produzione concordati sulla base di dati non corretti. 

 

Determinazione degli acconti

 

L’articolo 20 del decreto Cpb ha introdotto una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: 

  1. se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb;
  2. se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il VPN concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto Cpb;
  3. se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al VPN concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le predette maggiorazioni sono dovute solo con riferimento al primo anno di applicazione del Cpb; pertanto, si ritiene non siano dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al concordato per il biennio d’imposta 2024-2025 , rinnovano l’adesione per il biennio d’imposta immediatamente successivo 2026-2027. 

Il decreto Omnibus ha modificato l’articolo 20 del decreto Cpb. Per i contribuenti che intendono rinnovare l’adesione al concordato non trova applicazione la previsione dell’articolo 20 del decreto Cpb e di conseguenza tali contribuenti avranno la possibilità di determinare gli acconti con il metodo c.d. ‘storico’ senza applicare la maggiorazione prevista dall’articolo 20 del decreto Cpb. 

Con questa modifica il legislatore ha inteso interpretare il rinnovo del concordato come la volontà di proseguire il rapporto di trasparenza tra l’amministrazione fiscale e il contribuente, sancito dal patto fiscale. 

 

Limiti alla base imponibile su cui applicare imposta sostitutiva opzionale per i contribuenti aderenti al Cpb

 

Il decreto legislativo n. 81/2025 all’articolo 8 ha apportato modifiche all’articolo 20-bis del decreto Cpb. Infatti, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva dell’art. 20-bis va applicata per i soggetti Irpef, con l’aliquota del 43% e per i soggetti Ires con l’aliquota del 24%. 

 

Attività di controllo

 

Il corretto funzionamento del concordato preventivo biennale presuppone il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi da parte del contribuente.

Tali obblighi si sostanziano nella correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite al fisco dai contribuenti intenzionati ad aderire al concordato. Tali informazioni costituiscono la base per l’elaborazione della relativa proposta.

Il decreto Cpb attribuisce particolare rilevanza all’autenticità e all’esattezza dei dati dichiarati. Per l’accesso al concordato il contribuente deve essere in possesso dei requisiti previsti; la dichiarazione che attesta l’insussistenza delle cause di esclusione deve avere i connotati della veridicità; e, da ultimo, il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi. 

Il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi è un elemento essenziale per l’elaborazione di una proposta di reddito concordato congrua, in quanto coerente con l’effettiva capacità economica del contribuente. 

Dalla stretta connessione tra il modello ISA e il CPB si evince che la correttezza, la completezza e la coerenza dei dati comunicati, costituisce condizione essenziale, sia in sede di compilazione del modello ISA, sia in sede di adesione al concordato, per il corretto funzionamento dell’istituto e per la conseguente congruità della proposta formulata dal fisco.

La veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse dal contribuente hanno rilievo non solo nella fase genetica del concordato ma anche sulla permanenza degli effetti dell’istituto. L’eventuale infedeltà dichiarativa può infatti determinare la decadenza dal concordato, con il conseguente venir meno dei benefici premiali. 

Ricordiamo che nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dallo stesso, sarà intensificata l’attività di controllo del Fisco e della Guardia di Finanza.

 

Sanzioni accessorie

 

Nei confronti dei soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al concordato o ne sono decaduti sono previste le sanzioni disciplinate dall’articolo 2-ter del decreto legge n. 113/2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 143/2024.

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16 Ottobre 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr 600/1973

Con la risoluzione n. 35/E del 1°ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr n. 600/1973.

I nuovi codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intenda corrisponderne una quota. 

Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, l’Agenzia riporta nella tabella, in corrispondenza dei nuovi codici, quelli già istituiti (vedi terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. Si rimanda alla risoluzione per l’individuazione dei nuovi codici tributo.

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16 Ottobre 2026

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 54-bis 1 del Dpr 633/1972

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, ha istituito quattro nuovi codici tributo per il pagamento, tramite il modello F24, degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis 1 del Dpr n. 633/1972 

Con la legge n. 199/2025 il legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi delle procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. 

Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, ha la possibilità di segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari. In alternativa può provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni. 

Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241/1997. 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 agosto scorso, ha stabilito che ai fini del pagamento, da effettuare mediante modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione, non è possibile ricorrere alla rateazione. 

Per consentire il versamento degli importi in parola, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘9005’ denominato ‘Art. 54-bis. 1 Dpr 633/1972 Liquidazione dichiarazioni Iva omesse’. 

La risoluzione istituisce, inoltre, altri codici tributo da utilizzare nel caso in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma intenda corrispondere solo una quota. 

In questi casi si potranno utilizzare tre distinti codici tributo: ‘95AA’ per l’imposta, ‘95BB’ per gli interessi e ‘95CC’ per le sanzioni. 

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Lo Studio

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    dal 1986 al 1990;
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