9 Febbraio 2026

Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali

In occasione di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che il Comune che delibera la definizione agevolata delle liti pendenti non può stabilire una sospensione dei termini processuali, ad esempio, ai fini della proposizione dell’appello, poiché ciò non è previsto dalla normativa di riferimento, anche se è auspicabile un intervento legislativo correttivo. In risposta ad un’altra questione sollevata il Mef dà il via libera alla possibilità di disporre la definizione agevolata della tariffa rifiuti (Tia) puntuale, nonostante si tratti di un’entrata che non appare nel bilancio comunale. I due argomenti trattati riguardano la previsione della manovra 2026 che consente agli enti territoriali di deliberare forme di definizione agevolata delle proprie entrate, incluse quelle afferenti al contenzioso pendente. La disciplina di riferimento è rimessa al regolamento locale, con l’unico limite rappresentato dal fatto che la sorte capitale non può mai essere intaccata. 

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9 Febbraio 2026

Ricorsi accolti con rinvio: tributo provvisorio restituito con interessi

Il Mef chiarisce che il contribuente, cui la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, ha diritto alla restituzione delle somme versate in via provvisoria, comprensive degli interessi. Tale diritto deriva dall’art. 68 del Dlgs 546/1992 e non richiede una decisione definitiva di merito. Gli interessi hanno natura compensativa e servono a reintegrare il contribuente del mancato godimento delle somme trattenute dall’Erario. L’accoglimento con rinvio elimina il titolo giuridico della riscossione provvisoria, rendendo il pagamento privo di causa. In ambito di spese legali, il difensore antistatario deve fatturare sempre al proprio cliente e non all’ente impositore soccombente. Se il cliente è deceduto e l’eredità non è accettata, la fattura va intestata alla curatela dell’eredità giacente, se esistente. 

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30 Gennaio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA

La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’. 

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’. 

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30 Gennaio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro. 

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’. 

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30 Gennaio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno

La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.

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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

Chi siamo

Dario Piruozzolo

Ragioniere
  • collaboratore di studio professionale
    dal 1986 al 1990;
  • esercizio di attività libero professionale autonoma
    dal 1990;
  • iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 63
    – sezione A – con anzianità 10/05/1990;
  • iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010
    al numero 46241.

Orari dello Studio

 

Lunedì:     09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Martedì:   09.00 – 12.30

Mercoledì09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Giovedì:   09.00 – 12.30

Venerdì09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Campi d'intervento

Attività dello studio
  • Bilanci civili e fiscali
  • Diritto civile e commerciale
  • Diritto societario
  • Diritto tributario
  • Controllo legale dei conti di società ed enti pubblici e privati
  • Revisione contabile enti locali
  • Valutazione e stima di aziende e quote di partecipazioni societarie
  • Contabilità e consulenza società commerciali
  • Contabilità e consulenza Enti Pubblici
  • Contabilità e consulenza Società miste pubblico-private
  • Pianificazione fiscale
  • Pianificazione economico – finanziaria
  • Controllo di gestione
  • Analisi e reportistica di bilancio
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Cessioni di partecipazioni societarie, conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni, costituzione di pegni su partecipazioni societarie, domiciliazioni di società, retribuzione degli amministratori e relativi piani, progetti di riorganizzazione societaria, ricapitalizzazioni e operazioni sul capitale

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Cessioni, usufrutti e affitti di azienda, pianificazione fiscale, procedure di accertamento e riscossione e loro definizione, progetti di ottimizzazione fiscale, progetti di riorganizzazione societaria, proposizione di interpelli e loro definizione, rapprezentanza fiscale

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