15 Maggio 2026

Fiducia sul decreto, rottamazione anche per le multe

Un emendamento al decreto legge fiscale estende la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali anche ai debiti tributari e non verso Regioni ed enti locali. Per le multe la sanatoria sarà possibile solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. Via libera della commissione Finanze anche alla estensione della tolleranza di 5 giorni sui pagamenti in ritardo delle rate alla rottamazione 5. Ieri, con il voto di fiducia, il decreto fiscale è stato approvato al Senato. Il testo passa ora alla Camera dove, visti i tempi stretti, il Governo ha deciso di porre la fiducia. La conversione in legge è prevista entro il 26 maggio. Altra novità è l’estensione della possibilità di accedere al concordato fiscale biennale per le partite Iva. Per aderire al patto con il fisco ci sarà più tempo. Il termine, infatti, non scadrà più il 30 settembre ma il 31 ottobre. L’accesso, inoltre, sarà consentito anche ai contribuenti con ISA inferiore a 8. 

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15 Maggio 2026

Imu, Tari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali

Decreto legge fiscale. Le entrate che gli enti locali hanno affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno salire sul treno della rottamazione quinquies, a patto che il Comune riesca a pubblicare la delibera di adesione entro il 30 giugno. I crediti che i Comuni riscuotono invece in proprio o tramite i concessionari privati potranno essere oggetto delle sanatorie ‘autonome’, che le amministrazioni possono disciplinare in proprio. Il panorama delle sanatorie fiscali italiane è complesso, perché sono diversi tempi, regole, sconti e opzioni. Il decreto fiscale contiene l’estensione della rottamazione 5 a Imu, Tari, multe e tariffe locali gestite dall’Agenzia ma non ha raccolto le ipotesi tentate per estendere a queste voci le ‘rottamazioni autonome’. Quindi: i ruoli targati Ader potranno essere rottamati con le regole nazionali, gli altri con le discipline locali. Le differenze non sono poche. (Ved. anche Italia Oggi: Rottamazione 5 per i comuni’ – pag. 24)

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16 Maggio 2026

Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo straordinario delle banche, nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap riferita ai dividendi infra-Ue o See

La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità di assoggettare la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto legge n. 104/2023 a un contributo straordinario.

Sempre la manovra 2026 ha disposto che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito i codici tributo ‘2718’, ‘1948’ e ‘8956’.

Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2026 ha previsto che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’Irap riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla stessa manovra 2026, può essere chiesta a rimborso, previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate. 

La stessa manovra citata dispone la possibilità di optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo in compensazione delle suddette somme rimborsabili, esclusivamente per versare il contributo straordinario sulla riserva. 

L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 

Con il provvedimento dello scorso 22 aprile il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See. Il punto 4 del provvedimento dispone che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota Irap,  a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza. 

Ogni beneficiario ha la possibilità, tramite il proprio cassetto fiscale, di visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della quota Irap in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘3886’ denominato ‘Quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’. 

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16 Maggio 2026

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica

La legge n. 199/2025 ha riconosciuto per l’anno 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa disciplinata dalla legge di Bilancio 2025, e  a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta disciplinato dal decreto legge n. 19/2024. 

Il credito d’imposta in parola è pari al 14,189% dell’ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente. 

Il credito di imposta aggiuntivo è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘7041’ denominato ‘Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’. 

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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

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Dario Piruozzolo

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