13 Agosto 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire l’uniformità di azione in merito al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 che ha riformato gli enti sportivi professionistici e dilettantistici ed anche la disciplina del lavoro sportivo.
La riforma in parola ha introdotto una revisione del quadro normativo di settore, incidendo anche sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.
La circolare affronta sette questioni interpretative. Il primo quesito attiene all’applicazione alle società sportive dilettantistiche di talune agevolazioni fiscali preesistenti applicabili agli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro in materia di imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
I successivi tre quesiti, riguardano problematiche interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 36/2001, con specifico riferimento al trattamento, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dei compensi da lavoro e dei rimborsi forfetari erogati ai lavoratori sportivi e ai volontari, nonché alla determinazione della base imponibile dell’Irap in capo agli enti sportivi eroganti.
Ulteriori due quesiti riguardano i profili concernenti l’Iva, con particolare riguardo alla possibilità per gli organismi senza fine di lucro e per gli enti sportivi dilettantistici che effettuano, in regime di esenzione da Iva, prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, di avvalersi della dispensa dagli adempimenti previsti dal decreto Iva.
La circolare esamina, altresì, il trattamento Iva riguardante la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di un ente sportivo dilettantistico a favore di una società professionistica.
Il settimo quesito (l’ultimo) esamina l’ambito applicativo dell’agevolazione relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e di quelli realizzati mediante la raccolta pubblica di fondi.
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13 Agosto 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, fornisce chiarimenti agli Uffici in merito ai principali istituti che caratterizzano il regime di adempimento collaborativo, alla luce della delega al Governo per la riforma fiscale.
L’obiettivo è quello di rispondere ai dubbi segnalati dalle imprese, dai professionisti e dalle associazioni di categoria sulla c.d. cooperative compliance che si sostanzia in un regime di natura facoltativo pensato per le imprese più strutturate, basato su un rapporto fiduciario tra fisco e contribuente. Tale rapporto si articola in un dare-avere: l’azienda garantisce trasparenza sui propri rischi fiscali attraverso un sistema di controllo interno ( il Tax Control Framework), mentre il Fisco assicura risposte rapide e certe sulle questioni più delicate, anticipando il confronto rispetto ai tempi di presentazione delle dichiarazioni.
Il documento di prassi amministrativa si articola in due parti. La prima, di carattere generale, è dedicata all’inquadramento del regime, all’illustrazione delle origini e della ratio dell’istituto, nonché dei principali interventi innovativi apportati dalla riforma tra cui la progressiva estensione per quanto riguarda le possibilità di accesso, l’evoluzione del Tax Control Framework attraverso la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, la maggiore premialità del regime e l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo preventivo.
La seconda parte, invece, di carattere speciale, è impostata secondo lo schema della ‘domanda-risposta’ e contiene chiarimenti su specifiche questioni applicative concernenti i singoli istituti oggetto della riforma.
La parte speciale costituisce la sintesi degli approfondimenti sviluppati nell’ambito del ‘Forum delle imprese aderenti al regime’ e del confronto con le principali associazioni di categoria e con gli ordini professionali.
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