10 Luglio 2026

America’s Cup, anche Iva e bollo si aggiungono alle agevolazioni

Il decreto legge ‘Sport’ (Dl n. 108/2026) introduce agevolazioni fiscali per l’organizzazione dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027, prevedendo il rimborso dell’Iva pagata in Italia anche da imprese e professionisti stabiliti in Paesi extra Ue, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio riguarda gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati all’evento e rispetta le ordinarie condizioni previste dalla normativa Iva. La misura amplia la platea dei beneficiari rispetto alla disciplina vigente e potrebbe rappresentare un modello per future manifestazioni sportive internazionali. Il decreto prevede inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni relative alle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento della competizione. 

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10 Luglio 2026

Registro titolari, ricorso al Tar per bloccare l’accesso

Antiriciclaggio. Il Dlgs 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 dell’8 luglio, disciplina l’accesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo il criterio del ‘legittimo interesse’ per consentire l’accesso a giornalisti, associazioni e controparti contrattuali, nel rispetto della privacy degli interessati. Il decreto prevede inoltre una procedura di tutela per chi chieda la riservatezza dei propri dati, con possibilità di ricorso urgente al Tar. Assofiduciaria ha accolto con favore il nuovo equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. La riforma riconosce anche un ruolo centrale al notariato, istituendo presso il Consiglio Nazionale del Notariato un Organismo per la gestione dei dati antiriciclaggio. Tale novità è coerente con il Rapporto GAFI, che valorizza il contributo dei notai nella prevenzione del riciclaggio e nella tutela della legalità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Titolari effettivi su tre livelli’ – pag. 22)

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3 Luglio 2026

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:

  • ‘EBOP’ denominata  ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
  • ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
  • ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
  • ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
  • ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
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3 Luglio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati. 

In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.

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3 Luglio 2026

Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti

Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. 

Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. 

Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. 

Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.

Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. 

Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. 

Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. 

I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. 

Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. 

Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma. 

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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

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Dario Piruozzolo

Ragioniere
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    dal 1986 al 1990;
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  • iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 63
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    al numero 46241.

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