7 Luglio 2026

Concordato preventivo biennale al rinnovo senza adeguamento

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E/2026, ha chiarito che chi ha aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025 ed ora intende rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 non ha la possibilità di migliorare il proprio punteggio Isa integrando maggiori ricavi o compensi. Il documento di prassi amministrativa puntualizza che, nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al primo biennio del patto fiscale, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello Isa, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia e dell’esito dell’applicazione degli Isa stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Tuttavia, il contribuente non ha la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità in quanto per tali soggetti reddito e valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025, restano quelli determinati in sede di adesione al Concordato. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Isa 2025, arrivano i chiarimenti delle Entrate’ – pag. 27)

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7 Luglio 2026

La vendita dell’immobile non pregiudica le agevolazioni

Terzo settore. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 134/E, pubblicata ieri, ha detto sì all’agevolazione dell’imposta di registro e ipocatastale anche in caso di alienazione dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria ha fatto il punto sui requisiti oggettivi per fruire dell’agevolazione dell’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo settore. Una disposizione che consente ad enti del terzo settore, comprese coop sociali ed escluse imprese sociali costituite in forma societaria, di applicare imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Ma ad una condizione: il bene deve essere utilizzato entro 5 anni dal trasferimento in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Il tema centrale affrontato dalle Entrate riguarda la perimetrazione delle cause di decadenza dal beneficio. La vendita del bene non determina la decadenza dall’agevolazione originariamente fruita. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Beni liberi per il Terzo settore’ – pag. 24)

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3 Luglio 2026

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:

  • ‘EBOP’ denominata  ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
  • ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
  • ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
  • ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
  • ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
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3 Luglio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati. 

In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.

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3 Luglio 2026

Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti

Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. 

Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. 

Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. 

Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.

Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. 

Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. 

Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. 

I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. 

Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. 

Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma. 

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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

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