3 Agosto 2026

Commercialisti, torna a salire il numero dei praticanti

Dopo tre anni di calo consecutivo nel 2025 è cresciuto il numero dei tirocinanti commercialisti. Gli iscritti al registro praticanti al 31 dicembre 2025 sono stati 11.507, 414 in più rispetto al 2024. Nello stesso anno, però, gli iscritti all’Albo sono diminuiti dello 0,8% passando da 119.952 a 119.050. Sul totale degli iscritti all’Albo la percentuale di commercialisti fino a 40 anni è del 15,8%, un dato in sensibile calo rispetto al 2008 quando rappresentavano il 29% della categoria. Per sostenere i tirocini retribuiti la Cassa dottori commercialisti ha messo a disposizione un budget di 5 milioni di euro. Cdc riconosce al dominus che paga il tirocinio almeno mille euro al mese un aiuto di 500 euro mensili. L’iniziativa sta dando risultati incoraggianti: nei primi sei mesi dell’anno i preiscritti alla Cassa sono stati circa 800, mentre la media degli ultimi tre anni era ferma a 300.

Leggi l'articolo
3 Agosto 2026

Merci all’estero per le fiere: debutta il sistema Ata digitale

Debutta il sistema Ata per fiere, esposizioni campionatura commerciale e servizi che prevedono un’uscita temporanea di beni e prodotti verso un Paese terzo. Dallo scorso 1°giugno è partita la fase transitoria che si chiuderà il 31 dicembre 2027 e che prevede la sostituzione progressiva del tradizionale carnet cartaceo con quello elettronico, per ridurre gli oneri amministrativi e incrementare la tracciabilità delle movimentazioni e la rapidità degli scambi informativi fra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di uscita temporanea dei beni dalla Ue. Successivamente, dal 1°gennaio 2028 il digitale diventerà l’unico formato utilizzabile. Interessati dalla prima fase di avvio del progetto sono i Paesi del territorio doganale della Ue e, quindi, i 27 Stati membri, oltre a Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Le restanti Parti contraenti della Convenzione Ata di Istanbul entreranno progressivamente entro la fine del 2027. 

Leggi l'articolo
31 Luglio 2026

Decreti di espropriazione per pubblica utilità - Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione. 

Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalità vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. 

 

Il quadro normativo di riferimento e la pubblicità immobiliare del decreto di esproprio

In base all’attuale assetto normativo, il decreto di esproprio può intervenire nell’ambito di una procedura ‘ordinaria’ o di un procedimento ‘accelerato’. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l’immissione in possesso del bene e il trasferimento della proprietà è subordinato alla successiva notifica e all’esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l’autorità espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d’urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente. 

La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilità verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità notizia. 

L’acquisto del diritto di proprietà, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poiché da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione. 

 

La pubblicità immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio

L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.Es.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto ‘senza indugio’ nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l’emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. 

L’attuale quadro normativo, secondo l’Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto è subordinato alla notificazione e all’esecuzione del decreto; dall’altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicità immobiliare. 

In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l’esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione è destinata a dare evidenza dell’avvenuta esecuzione del decreto con l’immissione in possesso.

Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalità operative per l’esecuzione della relativa pubblicità immobiliare.

 

  • Le modalità di esecuzione della doppia formalità

 

Nell’ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicità immobiliare è doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovrà risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato è subordinato alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del T.U.Es.; pertanto, il richiedente dovrà darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2659, secondo comma, del Codice civile. 

Una volta effettuata l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere l’annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto. 

La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell’annotazione, volta a dare pubblicità all’avvenuta esecuzione del decreto mediante l’atto che la documenta, e conferma che, nell’ambito della disciplina della pubblicità immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalità di annotazione. 

In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicità immobiliare posti a carico dell’autorità espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non è espressamente richiesta, ai fini dell’esecuzione delle citate formalità nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l’avvenuta notifica del decreto di esproprio. 

 

  • Le modalità di esecuzione della formalità unica

 

In ogni caso può comunque verificarsi che l’autorità espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. 

In questa ipotesi, in luogo della doppia formalità sopra descritta, verrà effettuata una sola formalità rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio già portato in esecuzione. 

In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicità immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l’annotazione della data in cui l’immissione in possesso è avvenuta. 

Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si è già verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento. 

 

La pubblicità immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio

 

L’articolo 22-bis del T.U.Es. disciplina l’istituto dell’occupazione d’urgenza che consente all’autorità espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilità materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed è determinata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell’espropriazione. 

Tale decreto non costituisce titolo per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari, poiché non determina alcun trasferimento del diritto di proprietà né produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. 

Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l’atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto. 

Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento. 

Leggi l'articolo
31 Luglio 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell’ambito dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi. 

In particolare, nel campo Iva e dell’imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘7505’ denominato ‘Atto di recupero IVA e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili – punto 31, parte II, tabella A, Dpr n. 633/1972;
  • ‘6749’ denominato ‘Atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’;
  • ‘8959’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’. 

In merito all’Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice è stato istituito per recuperare l’imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilità. 

Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:

  • ‘3380’ denominato ‘Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’;
  • ‘8958’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’.
Leggi l'articolo
31 Luglio 2026

Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento

Il decreto legislativo n. 209/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una società trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la ‘comunicazione rilevante’ nei termini di legge. L’omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi è punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘2735’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax’;
  • ‘2736’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di notifica in regime Global minimum tax’;
  • ‘2737’ denominato ‘Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax’.
Leggi l'articolo

Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

Chi siamo

Dario Piruozzolo

Ragioniere
  • collaboratore di studio professionale
    dal 1986 al 1990;
  • esercizio di attività libero professionale autonoma
    dal 1990;
  • iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 63
    – sezione A – con anzianità 10/05/1990;
  • iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010
    al numero 46241.

Orari dello Studio

 

Lunedì:     09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Martedì:   09.00 – 12.30

Mercoledì09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Giovedì:   09.00 – 12.30

Venerdì09.00 – 12.30 * 15.00 – 16.00

Campi d'intervento

Attività dello studio
  • Bilanci civili e fiscali
  • Diritto civile e commerciale
  • Diritto societario
  • Diritto tributario
  • Controllo legale dei conti di società ed enti pubblici e privati
  • Revisione contabile enti locali
  • Valutazione e stima di aziende e quote di partecipazioni societarie
  • Contabilità e consulenza società commerciali
  • Contabilità e consulenza Enti Pubblici
  • Contabilità e consulenza Società miste pubblico-private
  • Pianificazione fiscale
  • Pianificazione economico – finanziaria
  • Controllo di gestione
  • Analisi e reportistica di bilancio
  • Finanza aziendale
  • Direzione ed amministrazione d’impresa
  • Consulenza e rappresentanza di direzione
  • Formazione professionale
  • Convegnistica
  • Associazionismo e volontariato sociale

I Servizi

Le aree

Diritto Societario

Cessioni di partecipazioni societarie, conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni, costituzione di pegni su partecipazioni societarie, domiciliazioni di società, retribuzione degli amministratori e relativi piani, progetti di riorganizzazione societaria, ricapitalizzazioni e operazioni sul capitale

Diritto Civile e Commerciale

Bilanci, contratti di affitto d’azienda, contratti di cessione d’azienda, contratti di locazione di immobili, sistemazioni sociali

Diritto tributario

Cessioni, usufrutti e affitti di azienda, pianificazione fiscale, procedure di accertamento e riscossione e loro definizione, progetti di ottimizzazione fiscale, progetti di riorganizzazione societaria, proposizione di interpelli e loro definizione, rapprezentanza fiscale

Revisione contabile e fiscale

Check up fiscali controllo di specifiche aree di bilancio limited review mini audit

Valutazioni e stime

Valutazione di aziende, valutazione di quote ed azioni

Contabilità

Bilanci impostazione di procedure contabili riorganizzazioni contabili

Bilanci

Reporting

Dove Siamo

Via Monsignor Rossi n° 5 - ASTI - AT - 14100

STUDIO PIRUOZZOLO

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Via Monsignor Rossi n° 5 ASTI

0141 599387 0141 599421 d.piruozzolo@studiopiruozzolo.it dario.piruozzolo@pec.commercialisti.it

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali