14 Aprile 2026

Processo penale, la Consulta salva gli effetti fiscali delle assoluzioni

Con la sentenza n. 50/2026 depositata ieri la Corte costituzionale ha promosso l’automatismo che trasferisce nel processo tributario gli effetti di un’assoluzione penale pronunciata ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’. E lo corregge solo in due casi: quando sono in gioco ‘presunzioni legali tipiche’, che nel giudizio tributario impongono al contribuente un onere della prova assente nel penale, o quando l’assoluzione è stata pronunciata per l’inutilizzabilità di prove che invece non troverebbero ostacoli nel procedimento fiscale. I giudici delle leggi hanno così salvato l’impianto garantista di uno dei pilastri della riforma delle sanzioni, nato per blindare il principio del ne bis in idem. Principio che, rimarca la sentenza, punta a ‘evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘L’assoluzione blocca il fisco’ – pag. 25)

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14 Aprile 2026

Fisco, da motivare l’accesso al domicilio

Il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto impositivo fondato su documentazione acquisita mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore, ha il potere-dovere di verificare sia la presenza formale del provvedimento autorizzatorio, sia l’adeguatezza della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie. L’eventuale illegittimità del provvedimento determina l’inutilizzabilità della documentazione acquisita e, quindi, l’illegittimità dell’atto su di essa fondato. A ribadire il principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9241 depositata lo scorso 13 aprile. Nel caso analizzato un contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento fondati su documentazione acquisita a seguito di accesso domiciliare autorizzato dal Pm, ritenendo che tale autorizzazione non fosse adeguatamente motivata. 

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1 Aprile 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.

I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011. 

Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta. 

Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo. 

Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato. 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).

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1 Aprile 2026

Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali

Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:

  • “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
  • “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
  • “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
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Lo Studio

Lo Studio Piruozzolo, opera prevalentemente in Provincia di Asti, pur con interessi diffusi in tutta la regione. Esso racchiude professionalità e competenze su più aree della consulenza aziendale ed esperienze significative in molteplici settori, supportate da una esperienza ultra ventennale del titolare fondatore.

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Dario Piruozzolo

Ragioniere
  • collaboratore di studio professionale
    dal 1986 al 1990;
  • esercizio di attività libero professionale autonoma
    dal 1990;
  • iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 63
    – sezione A – con anzianità 10/05/1990;
  • iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010
    al numero 46241.

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